Art. 3.

      1. La violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 è punita con un'ammenda da

 

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euro 100 a euro 5.000, a seconda dell'entità della violazione, qualora sia commessa da venditori al dettaglio, da euro 200 a euro 20.000, a seconda dell'entità della trasgressione, per i venditori all'ingrosso, e da euro 300 a euro 30.000, per gli importatori; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata, e può essere disposta la revoca della licenza di attività commerciale. I prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge sono soggetti a sequestro e alla successiva distruzione.